
Competitività e sicurezza delle attività di acquacoltura
8 Luglio 2025DESCRIZIONE
Il sostegno si riferisce alla realizzazione di progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) attraverso l’Obiettivo Specifico 2.2: “Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti”.
Il raggiungimento dell’obiettivo specifico, nell’ambito dell’Azione 2, viene attuato attraverso attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Di conseguenza, il sostegno del FEAMPA 21-27 riguarderà investimenti per:
- la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture;
- l’acquisto di attrezzature per il miglioramento della competitività e delle condizioni di salute, sicurezza e di lavoro degli addetti.
Data di pubblicazione
Data di scadenza
Dotazione finanziaria
DESCRIZIONE
Il sostegno si riferisce alla realizzazione di progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) attraverso l’Obiettivo Specifico 2.2: “Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti”.
Il raggiungimento dell’obiettivo specifico, nell’ambito dell’Azione 2, viene attuato attraverso attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Di conseguenza, il sostegno del FEAMPA 21-27 riguarderà investimenti per:
- la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture;
- l’acquisto di attrezzature per il miglioramento della competitività e delle condizioni di salute, sicurezza e di lavoro degli addetti.
BENEFICIARI
Micro, Piccole e Medie Imprese operanti nei settori della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, come definite nell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.
Per altri requisiti del beneficiario, si rimanda all’articolo 8. Soggetti ammissibili a presentare domanda di sostegno del Bando.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo, completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente all’indirizzo di posta elettronica certificata dg.agricoltura@cert.regione.basilicata.it con file esclusivamente in formato PDF.
Per altre indicazioni relative alle modalità di presentazione della domanda si veda l’articolo 10. Modalità e termini per la presentazione della domanda e l’articolo 11. Documentazione richiesta per accedere al contributo.
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Criteri generali
Nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente per la realizzazione dell’operazione finanziata, dovrà applicare il CCNL di riferimento, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e conformi con le disposizioni di legge.
Criteri relativi al soggetto richiedente
Il richiedente non rientra nei casi di cui all’art.136, par. 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046 e normativa successiva. Inoltre, per quanto riguarda la regolarità negli obblighi in materia di imposte e tasse, si fa riferimento per affinità alle violazioni gravi definitivamente accertate come specificate dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all’art. 94 comma 6 del d.lgs. 36/2023. Il richiedente, infine, non rientra nei casi di cui all’art. 11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139.
I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell’ammissione dell’istanza a contributo, coincidente con l’approvazione della graduatoria, salvo quanto diversamente disposto dai Regolamenti applicabili.
Ai fini dell’ammissibilità del progetto presentato, trovano applicazione le regole del Fondo FEAMPA, ancorché non esplicitamente richiamate nel presente avviso.
LOCALIZZAZIONE
Il richiedente del sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione Basilicata e gli interventi devono essere realizzati nel territorio regionale.
OPERAZIONI AMMISSIBILI
L’intervento può attivare una o più operazioni fra quelle di seguito indicate:
54- Investimenti in dispositivi di sicurezza ovvero macchinari ed attrezzature per il miglioramento della sicurezza degli operatori del settore (es: sistemi antincendio, sistemi di sicurezza e di allarme, sistemi di riduzione del rumore).
55- Investimenti nelle condizioni di lavoro ovvero ammodernamento degli impianti per migliorare le condizioni di lavoro, la tutela della salute ed il miglioramento dell’igiene degli addetti (es: strutture ricettive dedicate comprensive di servizi igienici, aree comuni, cucine e strutture di ricovero).
66- Altro (economico) ovvero miglioramento della competitività delle attività del settore della pesca e dell’acquacoltura. A tal fine l’operazione sostiene investimenti produttivi mediante l’ammodernamento di impianti esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti che:
- contribuiscono a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
- migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
- sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
- si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
- si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/848;
- portano alla realizzazione di prodotti nuovi o migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.
Per altre specifiche, si rimanda all’articolo 5. Operazioni attivabili del Bando.
TIPO DI SOSTEGNO
Contributo in conto capitale
IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO
L’aliquota massima del contributo erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile.
In deroga a quanto sopra indicato sono previste aliquote maggiori per le seguenti categorie di operazioni:
- 100%
- Operazioni connesse alla piccola pesca costiera
- Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii) beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati
- 75%
- Operazioni intese a contribuire all’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’art.15 del Reg. (UE) 1380/2013: operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità all’art.8, paragrafo 2, lett.b) del Reg. (UE) 1379/2013
- Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali
- Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovative nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione
- 60%
◦ Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi
Per altre indicazioni, si rimanda all’articolo 15. Intensità dell’aiuto del Bando.
IMPEGNI
Come da articoli del Bando:
- 24. Stabilità delle Operazioni
- 25. Conservazione dei documenti
- 26. Azioni di Comunicazione e Pubblicità
- 27. Obblighi del beneficiario
PROVVEDIMENTI
RESPONSABILI
Responsabile di intervento/azione
- Dott. Rocco Vittorio Restaino – Dirigente dell’Ufficio Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Responsabile del procedimento
- Dott.ssa Maria G. Padula P.O. Rapporti con la Commissione Politiche Agricole (CPA) e Politica della pesca marina e acquacoltura.
CONTATTI
Dott.ssa Maria Giuseppina Padula – Funzionaria dell’Ufficio Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali – tel.: 0971669031 – email: maria.padula@regione.basilicata.it
AVVISO LEGALE
Le informazioni presenti in questa pagina forniscono una sintesi ragionata dei contenuti del bando e derivano da un’attività di natura divulgativa. I testi ufficiali e completi sono contenuti nel provvedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BURB) e sono scaricabili dalla sezione Documentazione.
Il Referente dell’AdG FEAMPA 21-27 per la Regione Basilicata non è responsabile di eventuali errori o imprecisioni nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione della presente pagina.


