PO FEAMPA 2021/2027 – Priorità 2 – Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura

Domanda

Un’impresa che intende ampliare la propria capacità produttiva mediante l’acquisto di macchinari destinati all’introduzione di due nuove linee produttive, finalizzate alla realizzazione di prodotti a base di pesce, può includere tra le spese ammissibili anche l’investimento relativo a un impianto fotovoltaico a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto di intervento?

Si precisa che:

  • l’intervento principale riguarda l’acquisto di macchinari funzionali all’ampliamento della capacità produttiva dell’impresa;
  • l’impianto fotovoltaico sarebbe realizzato esclusivamente a supporto dell’unità produttiva interessata dal progetto;
  • l’investimento sarebbe quindi strettamente connesso al funzionamento delle attrezzature e degli impianti destinati alla trasformazione ittica.

 

Risposta

Sì.

Tra le spese ammissibili, ai sensi dell’articolo 12 del bando, rientrano anche le opere impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori.

In tale ambito può essere ricompreso anche l’investimento relativo a un impianto fotovoltaico, purché dal progetto risulti chiaramente che esso è posto a servizio esclusivo delle attrezzature relative all’unità produttiva di trasformazione ittica oggetto dell’intervento.

Resta pertanto necessario che la documentazione progettuale dimostri in modo univoco il nesso funzionale tra l’impianto fotovoltaico e gli investimenti produttivi previsti dalla domanda di agevolazione.

FEAMPA 2021/2027 – Priorità 2 – Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura

Domanda

È ammissibile la spesa relativa all’acquisto di un terreno, sostenuta e completata prima della presentazione della domanda di finanziamento, nel caso in cui tale spesa sia riferita a un’operazione non ancora conclusa?

Nel caso di specie, l’acquisto riguarda il terreno sul quale sarà realizzato un impianto fotovoltaico per autoconsumo, previsto nell’ambito dell’Operazione 66 – Investimenti produttivi.

Risposta

Sì, a determinate condizioni.

Ai sensi dell’articolo 12 del bando, sono riconoscibili anche spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda, purché effettuate a partire dal 3 novembre 2022 e riferite a operazioni non concluse alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento, come previsto dall’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni di ammissibilità.

Con specifico riferimento all’acquisto di terreni, tale spesa è ammissibile, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici del FEAMPA, a condizione che:

  • sussista un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione;
  • il costo di acquisto del terreno non superi il 10 % della spesa totale ammissibile dell’operazione, limite elevabile al 15 % nel caso di siti in stato di degrado o precedentemente adibiti a uso industriale che comprendano edifici;
  • sia prodotta una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, nei casi in cui tale valore non sia altrimenti desumibile.

Pertanto, l’acquisto del terreno destinato alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico per autoconsumo può essere considerato ammissibile, anche se sostenuto prima della presentazione della domanda, purché rispetti le condizioni previste dal bando e dalla normativa unionale applicabile, entro il limite del 10 % della spesa totale ammissibile dell’operazione, salvo i casi particolari espressamente previsti.