Domanda
Una società di nuova costituzione operante nel settore dell’acquacoltura, in fase di primo insediamento e non ancora attiva, ma regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) con codice ATECO riferito all’attività di acquacoltura (ad esempio 03.22.01), può partecipare al bando “Premio ai giovani imprenditori in acquacoltura”?
Si precisa che:
l’iscrizione alla CCIAA consente il rilascio del codice fiscale e della partita IVA, nonché l’attribuzione del codice ATECO, anche in assenza di immediato avvio dell’attività;
l’avvio dell’attività nel settore dell’acquacoltura è certificato dalla CCIAA solo successivamente al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e veterinarie (SCIA sanitaria) da parte delle competenti autorità locali;
i tempi di ottenimento di tali certificazioni possono superare la durata di apertura del bando;
la società intende adeguare impianti e ambienti alle prescrizioni sanitarie proprio attraverso le risorse e gli interventi previsti nel piano aziendale da presentare a valere sul bando.
Risposta
Sì.
Considerato che il contributo previsto dal bando è destinato a sostenere il primo insediamento nel settore dell’acquacoltura, sono ammissibili anche le società già costituite ma non ancora attive, purché regolarmente iscritte alla CCIAA e in possesso del codice ATECO coerente con l’attività di acquacoltura.
Si riconosce che, nel settore, l’avvio effettivo dell’attività è subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni sanitarie e veterinarie, che possono richiedere tempi più lunghi rispetto alla finestra di apertura del bando. Pertanto, è consentita la partecipazione di imprese che, pur non ancora operative, prevedano di conseguire tali certificazioni nell’ambito delle attività e degli investimenti descritti nel piano aziendale.
Il beneficiario selezionato dovrà tuttavia dimostrare l’avvio effettivo dell’attività entro un anno dalla concessione del contributo, pena la revoca del finanziamento.
Domanda
Con riferimento all’Avviso Pubblico “PO FEAMPA 2021/2027 – Priorità 2 – Obiettivo Specifico 2.1 – Azione 4 Competitività e sicurezza delle attività di acquacoltura” – Codice Intervento 221402, si sottopone alla Vostra attenzione il seguente quesito.
Nel Bando, a pag. 9 (Capitolo 6 – Operazioni ammesse a finanziamento), risultano indicate le seguenti tipologie di investimento:
n. 3 – Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo;
n. 4 – Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo dei motori;
n. 32 – Investimenti produttivi per l’acquacoltura sostenibile;
n. 54 – Investimenti per migliorare le condizioni di lavoro.
Nell’Allegato A.4 alla domanda compare tuttavia anche la voce n. 54 – Investimenti in attrezzature di sicurezza, non riportata nel suddetto capitolo 6 del bando, ma presente nel Documento di attuazione del PN FEAMPA 2021/2027 tra le operazioni attivabili come 54- Investimenti in dispositivi di sicurezza.
Al fine di evitare ambiguità interpretative e predisporre in maniera corretta la domanda di partecipazione, si chiede cortesemente di precisare:
Se l’operazione n. 54 – Investimenti in dispositivi di sicurezza rientri effettivamente tra le operazioni ammesse a finanziamento nell’ambito dell’Avviso in oggetto;
In caso affermativo, di fornire una descrizione ufficiale delle finalità e degli interventi ammissibili per l’Operazione 54, analoga a quella già presente per le altre categorie (nn. 3, 4, 32 e 55ex54).
Risposta
In merito al quesito sopra riportato si comunica che si deve fare riferimento all’allegato 4 che riporta le azioni 54 e 55 separatamente.
Per mero errore di battitura, nel bando si sono intesi gli investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro comprendenti le azioni 54 e 55, senza indicare specificatamente l’operazione 55, ma, come riportato correttamente all’allegato 4, l’Avviso Pubblico PO FEAMPA 2021/2027 – Priorità 2 – Obiettivo Specifico 2.1 – Azione 4 Competitività e sicurezza delle attività di acquacoltura” – Codice Intervento 221402 permette di promuovere investimenti relativi all’operazione 54 e all’operazione 55, di cui si riporta di seguito una descrizione ufficiale delel finalità e degli interventi ammissibili
Di seguito si riportano le diciture relative alle azioni 54 e 55 come da Manuale Ministeriale
54 – Investimenti in attrezzature di sicurezza
L’operazione promuove l’adeguamento degli impianti acquicoli e delle imbarcazioni a servizio degli impianti mediante acquisto di macchinari ed attrezzature per il miglioramento della sicurezza e della tutela della salute per gli operatori del settore (es: sistemi antincendio, sistemi di sicurezza e di allarme, sistemi di riduzione del rumore, miglioramenti della salute/sicurezza nelle operazioni di acquacoltura).
55 – Investimenti per migliorare le condizioni di lavoro
L’operazione promuove l’adeguamento degli impianti acquicoli e delle imbarcazioni a servizio degli impianti con investimenti per migliorare le condizioni di lavoro degli addetti (es: strutture ricettive dedicate comprensive di servizi igienici, aree comuni, cucine e strutture di coperta di ricovero).

